La transazione è un contratto regolato dal Codice civile (artt. 1967 e ss. C.c.) ed è il contratto con cui le parti compongono una lite o prevengono la nascita di una lite facendosi delle “reciproche concessioni”. In pratica altro non diversa da una mediazione: si immagini che ciascuna delle parti ha delle pretese incompatibili. Con la transazione le parti si fanno reciproche concessioni, ossia ciascuno rinuncia a parte delle proprie pretese e sulla situazione incerta o litigiosa ci si mette una pietra sopra. Si immagini che Tizio affermi che Caio gli deve 100; Caio invece afferma di dovere a Tizio solo 40. Le parti possono transigere la vicenda riconoscendo che Tizio deve a Caio 70.
Il vantaggio della transazione sta nel fatto che il rapporto da incerto/litigioso, diviene certo e condiviso quindi evitando il ricorso a procedimenti in tribunale che potrebbero assorbire molto tempo e denaro. La transazione è un contratto estremamente elastico perché può adattarsi ad una molteplicità indefinita di situazioni per le quali, a loro volta, si può trovare una molteplicità indefinita di soluzioni.
Rivolgersi ad un notaio per una transazione può essere il modo più rapido, efficace ed economico per uscire da una situazione di incertezza. Infatti, un giudizio ordinario può durare anni e costare parecchi soldi. Il punto critico è: chi sceglie il notaio nella mediazione? Il notaio andrebbe scelto di comune accordo tra le parti ma nel caso in esame potrebbe non esserci un atteggiamento collaborativo. Questo però non toglie che ci possa essere un colloquio conoscitivo e non vincolante con le parti coinvolte per una valutazione preliminare della situazione e per provare ad avere un primo approccio alla pratica.