Il diritto di prelazione sui beni culturali (parte I)

Bentornati. L’ultima volta vi ho parlato della vicenda del casino dell’Aurora e della diserzione della prima chiamata dell’asta per la vendita. In quell’occasione avevo fatto presente che parte dell’opinione pubblica (e privata) si era dispiaciuta del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato. Altri invece hanno auspicato che il casino rimanga pubblico o addirittura demaniale. In questo post vi spiegherò come funziona la prelazione dei beni culturali e perché tutte quelle cose dette o scritte sono sbagliate.
Due precisazioni. La prima: il post è venuto troppo lungo per cui ho deciso di dividerlo in due parti. La seconda: l’argomento trattato è più tecnico rispetto ad altri per cui, se non siete pratici, dovrete armarvi di un po’ di buona volontà. Cercherò comunque di semplificare quanto possibile per conciliare facilità di lettura e correttezza tecnica di quanto scritto per cui, per favore, i puristi non si scandalizzino.

Due precisazioni

Iniziamo nel fare un po’ di chiarezza. Il casino dell’Aurora NON è un bene pubblico. Il casino dell’Aurora è di proprietà privata pertanto auspicare che il casino rimanga pubblico significa non aver nemmeno ascoltato o letto le varie fonti che hanno riportato la notizia. L’immobile è sì soggetto al vincolo dei beni culturali, ma la proprietà rimane privata. Ne discende che il casino non è nemmeno un bene demaniale. La demanialità comporta per forza la titolarità del bene in capo a un ente pubblico.

Cos’è e come funziona il diritto di prelazione

La prelazione è un diritto che consente al beneficiario (chiamato prelazionario) di essere preferito – a parità di condizioni – a terzi nella vendita di un bene. Quando viene stabilito un diritto di prelazione, la persona obbligata deve prima comunicare (c.d. denuntiatio) che intende vendere il bene ad un determinato prezzo e ad una determinata persona. Se il prelazionario comunica di non essere interessato allora è libero di vendere. Se invece esercita la prelazione, il proprietario deve vendere il bene al prelazionario il quale tuttavia è obbligato ad acquistarlo allo stesso prezzo che il terzo aveva offerto all’obbligato.

la parità di condizioni

Una delle caratteristiche principali del diritto di prelazione è la parità di condizioni per cui normalmente la prelazione si può esercitare solo in caso di vendita o di contratto con corrispettivo fungibile. Se il bene viene ceduto con corrispettivo infungibile (es. permuta di un terreno con un altro terreno o con un quadro o cessione verso l’esecuzione di una prestazione a carattere personale) allora non è possibile rispettare la parità di condizioni, pertanto, la prelazione non esercitarsi. Per ragioni sostanzialmente analoghe, in genere non sussiste prelazione in caso di trasferimento del bene per donazione o per successione.

l’obbligo di comunicare le trattative

Un’altra caratteristica del diritto di prelazione è che la denuntiatio, deve seguire ad una vera trattativa. In altri termini, non si può fare una comunicazione solo per “tastare il terreno”. Non solo, anche se, nonostante il disinteresse del prelazionario, la vendita non ha luogo, il proprietario dovrà comunque comunicare le future proposte di vendita, anche se il prezzo di vendita è uguale a quello della trattativa poi sfumata o anche superiore. Questo perché il prelazionario potrebbe modificare le proprie intenzioni e decidere comunque di acquistare anche se il prezzo offerto è maggiore di quello della trattativa poi sfumata.

La prossima volta vedremo come funziona la prelazione dei beni culturali.

A presto!

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