La volta scorsa ho fatto una rapida illustrazione della tassazione dei trasferimenti immobiliari con agevolazioni prima casa soggetti ad Iva o ad imposta di registro. Abbiamo visto che l’atto soggetto ad Iva è in genere fiscalmente più oneroso per l’acquirente mentre l’atto soggetto ad imposta di registro ha il “contrappeso” di dover pagare un’imposta minima di 1.000 euro. Ora è tempo di esaminare più in dettaglio il decreto sostegni bis. Tenete sempre conto che si tratta di una normativa molto recente per cui ciò che scrivo è ancora soggetto a possibili evoluzioni interpretative. Inoltre, E SOPRATTUTTO, la normativa fiscale è molto più complicata di quanto sembra per cui sono consapevole che quanto scritto è una semplificazione che però ritengo utile a fini descrittivi.
Ora, in base al decreto sostegni bis cosa succede? Succede che le discipline tra atti soggetti ad imposta di registro ed atti soggetti ad Iva sono molto diverse e infatti:
- Atti soggetti ad imposta di registro proporzionale:
- È sancita per le “prime case di abitazione”;
- È stabilito un limite di età;
- È stabilito un limite di reddito familiare;
- Non sono dovute le imposte di registro, ipotecarie e catastali.
- Atti soggetti ad imposta sul valore aggiunto:
- È sancita (con richiamo al comma precedente) per le “prime case di abitazione”;
- È stabilito un limite di età;
- NON è stabilito un limite di reddito familiare;
- Sono dovute le imposte fisse (Registro, ipotecarie, catastali, tasse e bollo)
Ancora è troppo presto per avere delle prassi univoche però il dato letterale è abbastanza discordante. Quella sull’imposta di registro appare a prima vista un’agevolazione in favore degli acquirenti di prime case mentre quella sull’Iva come un’agevolazione per rilanciare il settore delle costruzioni, essendo in astratto estendibile anche a chi sorpassa il limite dei 40.000 euro annui. Infatti, l’Iva va versata immediatamente (con successiva detrazione) così come vanno versate immediatamente le imposte fisse, cosa che lascia inalterato l’esborso economico da affrontare in sede di acquisto rispetto alla disciplina previgente.
Ora, la normativa presenta diversi punti dubbi. Alcuni sono stati chiariti quasi subito, altri sono ancora in una fase di dibattito. Vediamo prima quelli più semplici:
- L’agevolazione spetta anche in caso di acquisto di pertinenze? Il dubbio nasce dalla lettera della legge che contempla solo le “prime case di abitazione” per cui un’interpretazione letterale porterebbe ad escludere gli acquisti di pertinenze. In realtà (per ora) non pare che ci siano grossi dubbi sull’inclusione delle pertinenze nell’ambito applicativo dell’agevolazione;
- Quali sono i “soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato?” L’incertezza riguarda l’anno cronologico o l’anno solare di stipula dell’atto. Fermo restando che l’espressione usata rimane comunque dubbia, per ora di sicuro l’agevolazione spetta ai nati a partire dal 1° gennaio 1986 e quindi l’”anno” da considerare è quello solare e non quello cronologico. Si faccia l’esempio di un soggetto nato il 1° giugno 1986 che acquista casa il 1° ottobre 2021. Se si considera l’anno solare allora l’agevolazione spetta perché al 31 dicembre 2021 (anno in cui l’atto è rogitato) l’acquirente non ha ancora compiuto 36 anni. Se invece si considera l’anno cronologico (ossia al 30 settembre 2022, cioè passato un anno dall’atto di acquisto) allora l’agevolazione non spetta perché al 30 settembre 2022 l’acquirente ha già compiuto 36 anni;
- Può godere dell’agevolazione chi intende acquistare un immobile attualmente non abitativo ma che si impegna a trasformare in abitativo? Anche in questo caso è l’espressione “prima casa di abitazione” a generare il dubbio. Ad oggi sembra che gli acquisti di immobili non abitativi siano esclusi dal nuovo regime agevolato per cui, ad es. chi volesse comprare un ufficio per convertirlo a propria abitazione, potrà godere delle agevolazioni prima casa ma non di quelle del decreto sostegni bis.