La prelazione dei beni culturali (parte II)

Arriviamo ora alla prelazione dei beni culturali in senso stretto. Anche stavolta occorre fare alcune precisazioni. Il diritto di prelazione può essere previsto per legge (es. la prelazione dell’affittuario, la prelazione del coerede) o per contratto.

Le prelazioni legali possono essere previste sia in favore di enti pubblici che di privati e normalmente prevedono un diritto di riscatto in capo al prelazionario. Esse sono eccezionali poiché consistono in limitazioni alla libertà contrattuale giustificate da interessi sovraordinati. Facciamo un esempio: nella prelazione a favore del coltivatore diretto (legge 590/1965) la legge prevede il diritto di prelazione del coltivatore diretto del fondo se il proprietario intende venderlo. La prelazione è prevista perché la legge ritiene che se un terreno è di proprietà della stessa persona che lo coltiva, il terreno viene gestito in modo più efficiente.

La prelazione “dei beni culturali” è prevista dall’art. 60 del d.lgs. 42/2004 (c.d. Testo unico dei beni culturali o “Codice Urbani”) in favore di soggetti pubblici al fine di incrementare il patrimonio artistico italiano. Nasce qualora vi sia un trasferimento a titolo oneroso di beni che sono definiti culturali, tali intendendosi quelli dichiarati di interesse storico/artistico con provvedimento della Soprintendenza dei Beni Culturali.

La prelazione in esame viene riconosciuta come la “più potente” di tutto l’ordinamento tant’è che sono stati avanzati alcuni dubbi in merito alla sua qualificazione come prelazione in senso tecnico poiché può essere esercitata anche in caso di corrispettivo infungibile (es. permuta o conferimento del bene artistico in una società) e quindi senza rispettare la parità di condizioni.

Come funziona la prelazione dei beni culturali

La prelazione dei beni culturali, relativamente agli immobili di proprietà privata funziona così. In primo luogo, si fa il trasferimento, ad es. l’atto di vendita. Quest’atto, tuttavia, è momentaneamente inefficace e va denunciato (ai sensi dell’art. 59 del d.lgs. 42/2004) alla Soprintendenza per i beni culturali. Una volta effettuata la denuncia, gli enti pubblici competenti hanno 60 giorni per esercitare il diritto di prelazione. A questo punto possono aversi due opzioni:

  • se nessuno risponde entro 60 giorni o se gli enti aventi diritto alla prelazione comunicano di non volerla esercitare allora il trasferimento acquista efficacia;
  • Se invece viene esercitata la prelazione occorrerà stipulare un nuovo atto di trasferimento in favore dell’ente prelazionario mentre il vecchio trasferimento resta definitivamente inefficace.

Stante quanto sopra e quanto si è detto la scorsa volta, è evidente che era impossibile esercitare la prelazione sul casino dell’aurora per il semplice fatto che non c’è stata ancora una vendita. La semplice messa all’asta non vale come atto di trasferimento ma al massimo come offerta a contrarre. Inoltre, visti gli esiti, sarebbe stato imprudente partecipare all’asta per cui lo Stato ha adottato una strategia “attendista” che per ora ha premiato.

Un’ultima precisazione. Lo Stato avrebbe potuto espropriare il casino dell’Aurora? La risposta è affermativa. Il problema sta nel fatto che l’indennizzo deve essere pari al “giusto prezzo che il bene avrebbe in una libera contrattazione di compravendita all’interno dello Stato” (art. 99 d.lgs. 42/2004). Ci sono due cose che rendono l’esproprio impraticabile. In primo luogo, il procedimento di esproprio è molto più complesso rispetto all’esercizio della prelazione e quindi tanto vale esercitare quest’ultima, a parità di esborso. La seconda è che, vista l’unicità del bene, era impossibile calcolare un “giusto prezzo in una libera contrattazione”.

Condividi :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email