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La prelazione dei beni culturali (parte II)

Arriviamo ora alla prelazione dei beni culturali in senso stretto. Anche stavolta occorre fare alcune precisazioni. Il diritto di prelazione può essere previsto per legge (es. la prelazione dell’affittuario, la prelazione del coerede) o per contratto.

Le prelazioni legali possono essere previste sia in favore di enti pubblici che di privati e normalmente prevedono un diritto di riscatto in capo al prelazionario. Esse sono eccezionali poiché consistono in limitazioni alla libertà contrattuale giustificate da interessi sovraordinati. Facciamo un esempio: nella prelazione a favore del coltivatore diretto (legge 590/1965) la legge prevede il diritto di prelazione del coltivatore diretto del fondo se il proprietario intende venderlo. La prelazione è prevista perché la legge ritiene che se un terreno è di proprietà della stessa persona che lo coltiva, il terreno viene gestito in modo più efficiente.

La prelazione “dei beni culturali” è prevista dall’art. 60 del d.lgs. 42/2004 (c.d. Testo unico dei beni culturali o “Codice Urbani”) in favore di soggetti pubblici al fine di incrementare il patrimonio artistico italiano. Nasce qualora vi sia un trasferimento a titolo oneroso di beni che sono definiti culturali, tali intendendosi quelli dichiarati di interesse storico/artistico con provvedimento della Soprintendenza dei Beni Culturali.

La prelazione in esame viene riconosciuta come la “più potente” di tutto l’ordinamento tant’è che sono stati avanzati alcuni dubbi in merito alla sua qualificazione come prelazione in senso tecnico poiché può essere esercitata anche in caso di corrispettivo infungibile (es. permuta o conferimento del bene artistico in una società) e quindi senza rispettare la parità di condizioni.

Come funziona la prelazione dei beni culturali

La prelazione dei beni culturali, relativamente agli immobili di proprietà privata funziona così. In primo luogo, si fa il trasferimento, ad es. l’atto di vendita. Quest’atto, tuttavia, è momentaneamente inefficace e va denunciato (ai sensi dell’art. 59 del d.lgs. 42/2004) alla Soprintendenza per i beni culturali. Una volta effettuata la denuncia, gli enti pubblici competenti hanno 60 giorni per esercitare il diritto di prelazione. A questo punto possono aversi due opzioni:

  • se nessuno risponde entro 60 giorni o se gli enti aventi diritto alla prelazione comunicano di non volerla esercitare allora il trasferimento acquista efficacia;
  • Se invece viene esercitata la prelazione occorrerà stipulare un nuovo atto di trasferimento in favore dell’ente prelazionario mentre il vecchio trasferimento resta definitivamente inefficace.

Stante quanto sopra e quanto si è detto la scorsa volta, è evidente che era impossibile esercitare la prelazione sul casino dell’aurora per il semplice fatto che non c’è stata ancora una vendita. La semplice messa all’asta non vale come atto di trasferimento ma al massimo come offerta a contrarre. Inoltre, visti gli esiti, sarebbe stato imprudente partecipare all’asta per cui lo Stato ha adottato una strategia “attendista” che per ora ha premiato.

Un’ultima precisazione. Lo Stato avrebbe potuto espropriare il casino dell’Aurora? La risposta è affermativa. Il problema sta nel fatto che l’indennizzo deve essere pari al “giusto prezzo che il bene avrebbe in una libera contrattazione di compravendita all’interno dello Stato” (art. 99 d.lgs. 42/2004). Ci sono due cose che rendono l’esproprio impraticabile. In primo luogo, il procedimento di esproprio è molto più complesso rispetto all’esercizio della prelazione e quindi tanto vale esercitare quest’ultima, a parità di esborso. La seconda è che, vista l’unicità del bene, era impossibile calcolare un “giusto prezzo in una libera contrattazione”.

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Il diritto di prelazione sui beni culturali (parte I)

Bentornati. L’ultima volta vi ho parlato della vicenda del casino dell’Aurora e della diserzione della prima chiamata dell’asta per la vendita. In quell’occasione avevo fatto presente che parte dell’opinione pubblica (e privata) si era dispiaciuta del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato. Altri invece hanno auspicato che il casino rimanga pubblico o addirittura demaniale. In questo post vi spiegherò come funziona la prelazione dei beni culturali e perché tutte quelle cose dette o scritte sono sbagliate.
Due precisazioni. La prima: il post è venuto troppo lungo per cui ho deciso di dividerlo in due parti. La seconda: l’argomento trattato è più tecnico rispetto ad altri per cui, se non siete pratici, dovrete armarvi di un po’ di buona volontà. Cercherò comunque di semplificare quanto possibile per conciliare facilità di lettura e correttezza tecnica di quanto scritto per cui, per favore, i puristi non si scandalizzino.

Due precisazioni

Iniziamo nel fare un po’ di chiarezza. Il casino dell’Aurora NON è un bene pubblico. Il casino dell’Aurora è di proprietà privata pertanto auspicare che il casino rimanga pubblico significa non aver nemmeno ascoltato o letto le varie fonti che hanno riportato la notizia. L’immobile è sì soggetto al vincolo dei beni culturali, ma la proprietà rimane privata. Ne discende che il casino non è nemmeno un bene demaniale. La demanialità comporta per forza la titolarità del bene in capo a un ente pubblico.

Cos’è e come funziona il diritto di prelazione

La prelazione è un diritto che consente al beneficiario (chiamato prelazionario) di essere preferito – a parità di condizioni – a terzi nella vendita di un bene. Quando viene stabilito un diritto di prelazione, la persona obbligata deve prima comunicare (c.d. denuntiatio) che intende vendere il bene ad un determinato prezzo e ad una determinata persona. Se il prelazionario comunica di non essere interessato allora è libero di vendere. Se invece esercita la prelazione, il proprietario deve vendere il bene al prelazionario il quale tuttavia è obbligato ad acquistarlo allo stesso prezzo che il terzo aveva offerto all’obbligato.

la parità di condizioni

Una delle caratteristiche principali del diritto di prelazione è la parità di condizioni per cui normalmente la prelazione si può esercitare solo in caso di vendita o di contratto con corrispettivo fungibile. Se il bene viene ceduto con corrispettivo infungibile (es. permuta di un terreno con un altro terreno o con un quadro o cessione verso l’esecuzione di una prestazione a carattere personale) allora non è possibile rispettare la parità di condizioni, pertanto, la prelazione non esercitarsi. Per ragioni sostanzialmente analoghe, in genere non sussiste prelazione in caso di trasferimento del bene per donazione o per successione.

l’obbligo di comunicare le trattative

Un’altra caratteristica del diritto di prelazione è che la denuntiatio, deve seguire ad una vera trattativa. In altri termini, non si può fare una comunicazione solo per “tastare il terreno”. Non solo, anche se, nonostante il disinteresse del prelazionario, la vendita non ha luogo, il proprietario dovrà comunque comunicare le future proposte di vendita, anche se il prezzo di vendita è uguale a quello della trattativa poi sfumata o anche superiore. Questo perché il prelazionario potrebbe modificare le proprie intenzioni e decidere comunque di acquistare anche se il prezzo offerto è maggiore di quello della trattativa poi sfumata.

La prossima volta vedremo come funziona la prelazione dei beni culturali.

A presto!