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I limiti statutari e legali alla possibilità per gli enti del Primo Libro di operare trasformazioni, fusioni o scissioni

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I limiti statutari e legali alla possibilità per gli enti del primo libro di operare trasformazioni, fusioni o scissioni – Studio n. 76-2020/I

Con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, emanato in attuazione della delega conferita al Governo con la legge 6 giugno 2016 n. 106, in vigore dal 3 agosto 2017, è stato approvato il Codice del Terzo settore. In occasione della riforma organica del Terzo settore il legislatore, che pure a tale proposito non è intervenuto direttamente sul codice civile, ha tuttavia opportunamente provveduto anche ad inserire in quest’ultimo il nuovo art. 42-bis c.c., recante una specifica disciplina della fusione e scissione degli enti del Primo Libro, a prescindere dalla loro qualificabilità in termini di “Enti del Terzo settore”, come definiti dall’art. 4 del D.lgs. 117/2017. La nuova norma conferma innanzitutto l’ammissibilità della fusione e della scissione fra enti del Primo Libro, che nel precedente sistema era stata affermata in via interpretativa, soprattutto con riferimento alla fusione, dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Ciononostante la possibilità per gli enti del libro di porre in essere operazioni di trasformazione, fusione e scissione non è priva di limiti. L’art. 42-bis c.c. pone, innanzitutto un limite di carattere statutario, in quanto tale possibilità è condizionata alla circostanza che ciò non sia “espressamente escluso dall’atto costitutivo o dallo statuto”.

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L’identificazione non in presenza fisica nel contrasto al riciclaggio ed al terrorismo internazionale

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L’identificazione non in presenza fisica nel contrasto al riciclaggio ed al terrorismo internazionale – Studio 2_2020 B

Il presente studio prende le mosse da un attento esame della Guida all’identità digitale, emanata dal GAFI, nello scorso mese di marzo 2020. L’esigenza dell’emanazione della Guida nasce dal particolare momento storico caratterizzato dalla necessità del distanziamento sociale volto a contenere l’epidemia scatenata dal virus Sars-CoV-2; tale distanziamento ha condotto ad un utilizzo massivo di strumenti di colloquio a distanza, causando anche la possibilità di frodi o di utilizzo improprio di detti strumenti. In questo contesto la Guida ha inteso fornire proprio un orientamento sull’utilizzo di forme di identificazione digitale, secondo criteri di sicurezza e rispetto della protezione dei dati personali, al fine di eseguire transazioni finanziarie o di altro tipo senza la necessaria compresenza degli interessati (cliente e soggetto obbligato). Nell’esame della Guida, tra le altre cose, si precisa che per stabilire se l’uso di un sistema di identificazione digitale sia coerente con la Raccomandazione 10, i governi, gli istituti finanziari e le altre parti interessate sono tenuti a svolgere valutazioni circa i livelli di garanzia forniti dal sistema di identificazione digitale in base alla sua tecnologia, architettura e governance per determinarne l’affidabilità/indipendenza nonché, sulla base dei predetti livelli di garanzia, a stabilire – con un approccio basato sul rischio – se il sistema di identificazione digitale è adeguatamente affidabile, alla luce dei potenziali rischi di riciclaggio del denaro, frode e altri finanziamenti illeciti, tenendo comunque conto che i sistemi di identificazione digitale possono presentare un livello standard di rischio e possono persino essere a rischio più basso se vengono implementati livelli di garanzia più elevati e/o appropriate misure di controllo del rischio antiriciclaggio.

Lo studio prosegue con un cenno al concetto di identificazione, nella sua più ampia accezione e nelle declinazioni che storicamente ha assunto in ambito giuridico, e quello di identificazione digitale, con la precisazione che, recentemente, l’accezione “ID digitale” è passata ad indicare l’uso della tecnologia per affermare e dimostrare la propria identità personale, così come essa risulta dai dati anagrafici pubblici relativi al soggetto interessato, avente la stessa valenza identificativa di un documento di identità tradizionale.
Viene, quindi, esaminata la legislazione italiana antiriciclaggio sull’identificazione senza la presenza fisica, analizzando, in primis, le differenze che intercorrono tra l’identificazione prevista dalla legislazione notarile e quella della normativa speciale. In particolare all’art. 19, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 231/2007 vengono disciplinate alcune ipotesi in cui sia possibile svolgere l’identificazione non in presenza del cliente. Essa può essere effettuata sulla base di numerosi presupposti (di tipo documentale, di tipo informatico, conoscenza pregressa) che, nell’ambito dello studio, sono oggetto di una puntuale trattazione.

Attraverso una ricostruzione sistematica delle disposizioni sul punto, si passa poi ad analizzare nel dettaglio l’identificazione a fini antiriciclaggio non in presenza fisica del cliente anche nell’ipotesi in cui esso agisca a mezzo di un esecutore. Vengono quindi illustrate le possibili modalità di interazione tra il cliente e un operatore che, collegato da remoto, supervisioni l’identificazione e verifica del cliente; si richiama e si illustra, in particolare, come sia possibile ottemperare alle operazioni di adeguata verifica del cliente, che, come noto, non si esaurisce nella sua mera identificazione, anche quando questi non sia fisicamente presente presso il notaio.

Nello studio, infine, si affrontano i profili relativi alla sottoscrizione delle eventuali dichiarazioni rese dal cliente, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 231/2007, senza la sua presenza fisica anche utilizzando modalità di firma elettronica, purché queste ultime assicurino l’integrazione del requisito della forma scritta in base alla normativa vigente.

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Il contratto di affidamento fiduciario e fiscalità indiretta – Le detrazioni fiscali riferite agli immobili

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Il contratto di affidamento fiduciario e fiscalità indiretta: dalla traslatività alla ‘funzionalità’ – Studio n. 38-2020/T

Lo studio si propone di indagare, con riferimento al contratto di affidamento fiduciario, in ordine alla esistenza ed ammissibilità di principi sistematici generali che possano orientare l’interprete (segnatamente al di là delle ipotesi speciali di cui alla legge n.112/2016) nell’applicazione di un trattamento fiscale adeguato – piuttosto che al mero effetto traslativo e/o costitutivo, oneroso o gratuito – alla ‘funzione’ che tale particolare modalità di articolazione dei diritti e del patrimonio di un soggetto (‘affidante’) possa assumere nella realtà negoziale e fattuale. Ed infatti, la circostanza, non di poco momento, per cui all’affidatario vengono affidati beni e diritti che non possano dirsi al medesimo ‘appartenenti’, ma che vengono utilizzati solo in funzione del programma destinatorio impresso dall’affidante, fa fortemente dubitare della plausibilità di un procedimento impositivo che si esaurisca semplicisticamente nell’applicazione delle imposte proporzionali previste per i trasferimenti, a titolo oneroso e/o gratuito, e che presuppongono una manifestazione di capacità contributiva, qui invece mancante. Inoltre, sempre allo scopo di rinvenire quei principi sistematici generali cui si accennava, anche nel tentativo di sdoganarsi da una pedissequa omologazione del contratto ‘de quo’ al ‘negozio fiduciario’ inteso in senso classico, si è valorizzato il supporto dell’analogia, e specificamente si è ritenuto possibile mutuare anche per il contratto di affidamento fiduciario le riflessioni e le acquisizioni in ordine alla esatta individuazione dei criteri preposti alla tassazione cui è pervenuta la più recente giurisprudenza di legittimità in materia di trust.

Le detrazioni fiscali riferite agli immobili: panoramica generale e questioni di interesse notarile – Studio n. 20-2020/T

Gli interventi di miglioramento del patrimonio edilizio da parte di soggetti privati beneficiano di consistenti agevolazioni fiscali; alcune di queste agevolazioni sono risalenti, altre sono di più recente introduzione. Tutte le agevolazioni che verranno esaminate sono congegnate con il meccanismo della detrazione di una parte della somma spesa dal reddito delle persone fisiche e, per alcune particolari fattispecie, anche da quello di soggetti passivi Ires. Le vicende di queste detrazioni sono di rilevante interesse per il notaio in sede di trasferimento dell’immobile sul quale gli interventi sono stati realizzati. In particolare verranno esaminate le varie fattispecie agevolate, la sorte delle detrazioni negli atti a titolo oneroso e gratuito e in sede successoria con la conseguente fruibilità o meno delle stesse da parte di eredi e legatari. Verrà infine, con un ultimo paragrafo, trattata l’introduzione nell’ordinamento di novità in materia di detrazioni ad opera del DL 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”).